Vi sono determinate circostanze in cui il Reddito di cittadinanza può essere perso o ridotto.

Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  • non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
  • non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.

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