La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sarà superato dalle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa.

Riceveranno il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 i nuclei familiari dove ci sia almeno una persona minorenne o con disabilità o con almeno 60 anni di età.

In caso non vi siano componenti minorenni o con disabilità o con almeno 60 anni di età, riceveranno il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i nuclei familiari

  • Avviati ai servizi sociali che entro il 30 novembre 2023 sono stati da questi presi in carico in quanto valutati non attivabili al lavoro, ovvero i casi in cui la finalizzazione dell’Analisi Preliminare ha un esito diverso da “A” (e quindi esito B, C oppure D, escludendo dunque coloro che sono indirizzati ai CPI);
  • I cui componenti tra i 18 e i 59 anni siano stati avviati ai Centri per l’Impiego e da questi, in quanto non attivabili, reindirizzati ai servizi sociali e presi in carico entro il 30 novembre 2023.

Si precisa che, come chiarito dalla Nota 29 settembre 2023 n. 13254 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il nucleo familiare con componenti con invalidità tra il 45% e il 66% in carico ai Centri per l’Impiego ha diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali entro il 30 novembre 2023, ai fini della eventuale prosecuzione della fruizione del reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva.

La presa in carico da parte dei servizi sociali dei Comuni va comunicata dagli operatori sociali attraverso la Piattaforma GePI.

Rimane possibile presentare entro il 30 novembre 2023:

  • nuove domande di Reddito di cittadinanza
  • domande di rinnovo di Reddito di cittadinanza, fermo restando il limite di sette mesi complessivi di fruizione in corso d’anno per i nuclei in cui non sono presenti persone minorenni, con disabilità riconosciuta ai fini ISEE e persone di età pari o superiore ai 60 anni, e che non sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni.

Le nuove misure

Il c.d. “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto due nuove misure di inclusione sociale e lavorativa:

  • Dal 1° settembre 2023 possono accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) i singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione o i singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, purché risultino esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dell’ADI. La misura è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione;
  • Dal 1° gennaio 2024 i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a euro 9360, dove ci sia almeno una persona minorenne o con disabilità o over 60 o in condizioni di svantaggio certificate dalla pubblica amministrazione potranno richiedere l’Assegno di Inclusione (AdI) per 18 mesi rinnovabili.

Entrambe le nuove misure richiedono il rispetto di ulteriori requisiti, che riguardano principalmente la condizione economica, la cittadinanza, la residenza e il soggiorno.

Per saperne di più:

Nuove misure inclusione e accesso lavoro

FAQ

Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)

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