L’Assegno unico e universale (AUU) è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Per i percettori di Reddito di Cittadinanza, il beneficio complessivo viene determinato sottraendo, dall’importo teorico spettante, la quota di RdC relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare.

Per ricevere l’Assegno unico, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza non devono presentare domanda perchè l’Inps accredita direttamente le somme dovute sulla Carta RdC, qualora disponga di tutte le informazioni necessarie.

L’individuazione dei figli minorenni, dei figli maggiorenni con età inferiore a 21 anni e dei figli con disabilità per i quali corrispondere in automatico l’Assegno unico e universale è effettuata sulla base di quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.

In alcuni casi, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari, l’INPS non possiede tutte le informazioni necessarie né può desumerle dalle banche dati a sua disposizione. Pertanto, è necessario integrare i dati autocertificandoli attraverso il Modello Rdc-Com/AU.

Con il Messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022 l’INPS ha comunicato di aver messo a disposizione il Modello Rdc-Com/AU, che va compilato e inviato esclusivamente in modalità telematica. Nel Messaggio l’INPS fornisce anche le istruzioni su chi deve inviare il modello e le indicazioni per compilarlo.

Chi NON deve presentare il modello Rdc-Com/AU

Non devono presentare il Modello RdC-Com/AU i nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori, di cui uno è il dichiarante della DSU ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano:

  • minorenni
  • o maggiorenni con disabilità

Nota bene, anche questi nuclei familiari devono presentare il Modello RdC-Com/AU se sono presenti anche altri figli dai 18 ai 20 anni, per i quali spetta l’AUU, o se intendono accedere alle maggiorazioni dell’importo, spettanti nei seguenti casi:

  • presenza di genitori entrambi lavoratori
  • percettori nel corso del 2021 dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori (art. 5 d.lgs. 230/2021).

Chi deve presentare il Modello Rdc-Com/AU

Devono presentare il Modello RdC-Com/AU i nuclei familiari in cui:

  • sono presenti figli dai 18 ai 20 anni
  • il richiedente l’ISEE non corrisponde al genitore
  • entrambi i genitori lavorano e si ha diritto alla maggiorazione
  • compare in DSU un solo genitore
  • un componente del nucleo ha percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare (ANF), in presenza di figli minori

In caso di nucleo composto da un solo genitore, per ricevere l’intera quota dell’Assegno unico, che altrimenti verrebbe corrisposta al 50%, è necessario specificare le motivazioni della mancanza dell’altro genitore. A tal fine, nel modello RdC-Com/AU occorre selezionare una delle seguenti opzioni:

  1. decesso dell’altro genitore;
  2. allontanamento dell’altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
  3. affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
  4. genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
  5. esistenza dell’accordo con l’altro genitore, in virtù del quale si chiede l’attribuzione dell’intero importo (cfr. il Messaggio INPS n. 1714 del 20 aprile 2022).

Se invece l’altro genitore non presente nel nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza intende effettuare la richiesta della quota di integrazione a lui spettante quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, dovrà inoltrare la domanda di Assegno unico secondo le regole ordinarie (cfr. la Circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022).

Modalità di presentazione

Il Modello Rdc Com/AU deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso:

  • il sito internet dell’INPS, accedendo al servizio “Reddito di cittadinanza” ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
  • gli Istituti di patronato.

Si precisa che questo modello non può essere presentato attraverso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Tempi di erogazione

Le prime erogazioni dell’integrazione Rdc/AU spettante avverranno a partire dal mese successivo alla data di presentazione del modello. Pertanto, se il modello viene presentato il 15 ottobre 2022, nel mese di novembre verrà riconosciuta la rata di RdC di ottobre dello stesso anno, maggiorata dell’integrazione spettante. Verranno altresì riconosciute retroattivamente le mensilità spettanti a decorrere dal mese di marzo.

Gli esiti delle integrazioni Rdc/AU saranno consultabili sul sito dell’INPS, nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”, all’interno del dettaglio degli esiti delle singole domande interessate.

Limiti di prelievo su Carta RdC

Il limite mensile di prelievo di contante presso gli sportelli automatici (ATM) previsto per il beneficio RdC (pari a 100 euro mensili per un singolo individuo, incrementato in base al numero di componenti il nucleo) non viene applicato alla quota di Assegno Unico.

Pertanto, il prelievo di tali somme è soggetto al solo limite giornaliero di 600 euro previsto per tutte le Carte “PostePay”.

Riferimenti normativi:

Per saperne di più:

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